Art. 7.

               Presentazione dei titoli di preferenza

    I  candidati  che  abbiano  superato  le  prove d'esame, dovranno
presentare  o  far  pervenire  al Ministero della sanita' - direzione
generale  dell'organizzazione,  bilancio  e personale del Ministero -
ufficio V  -  piazzale  dell'Industria, 20 - 00144 Roma-Eur, entro il
termine  perentorio  di  giorni quindici decorrenti dal giorno in cui
hanno  sostenuto  il  colloquio con esito positivo, la documentazione
attestante  il  possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita'
di  merito,  previsti  dall'art. 5,  commi  4  e  5,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e successive
modificazioni,    purche'    gia'   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione.
    A  tal  fine possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva di
certificazione   o   della  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
notorieta'  di  cui  agli  articoli  46  e  47  del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  e'  resa con le modalita' di cui all'art. 38 dello stesso
testo unico.
    In  alternativa  gli  interessati  possono  trasmettere, entro lo
stesso  termine  di  cui  al  primo  comma del  presente  articolo, i
certificati   in   originale,   o   in   copia   dichiarata  conforme
all'originale,  in  esenzione  di  bollo,  con  le  modalita'  di cui
all'art.  19  del  citato  testo  unico,  comprovanti il possesso dei
titoli di preferenza.
    In  entrambi  i  casi  i  candidati,  che  hanno dichiarato nella
domanda  di essere in possesso dei predetti titoli, dovranno altresi'
comprovare,  anche mediante autocertificazione, che le condizioni e i
presupposti  previsti  dalle disposizioni di legge per l'attribuzione
del  beneficio  sussistevano  anche alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    Tale  documentazione  non  e'  richiesta  nel  caso in cui questa
amministrazione   ne  sia  gia'  in  possesso  o  ne  possa  disporre
richiedendola  ad  altre  pubbliche  amministrazioni,  purche'  nella
domanda  di  ammissione  l'interessato  abbia indicato con esattezza,
sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione
presso cui questa e' depositata.
    A  norma  dell'art. 71  del citato testo unico, l'amministrazione
effettuera'  idonei  controlli,  anche  a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
    Per  facilitarne  la consultazione, le succitate disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono riportate nell'allegato C del presente bando.
    Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non
derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.