Art. 7. Presentazione dei titoli di preferenza I candidati che abbiano superato le prove d'esame, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della sanita' - direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero - ufficio V - piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma-Eur, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto il colloquio con esito positivo, la documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione. A tal fine possono avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico. In alternativa gli interessati possono trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, i certificati in originale, o in copia dichiarata conforme all'originale, in esenzione di bollo, con le modalita' di cui all'art. 19 del citato testo unico, comprovanti il possesso dei titoli di preferenza. In entrambi i casi i candidati, che hanno dichiarato nella domanda di essere in possesso dei predetti titoli, dovranno altresi' comprovare, anche mediante autocertificazione, che le condizioni e i presupposti previsti dalle disposizioni di legge per l'attribuzione del beneficio sussistevano anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui questa amministrazione ne sia gia' in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre pubbliche amministrazioni, purche' nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, sotto la propria responsabilita', anche l'ufficio e l'amministrazione presso cui questa e' depositata. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. Per facilitarne la consultazione, le succitate disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono riportate nell'allegato C del presente bando. Non si terra' conto della documentazione di cui sopra qualora non derivante da apposita dichiarazione resa nella domanda di ammissione.