Art. 8.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  formula la
graduatoria  di  merito  sulla  base del punteggio finale ottenuto da
ciascun candidato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e
il voto riportato nella prova orale.
    In  caso  di  parita'  di  punteggio si applicano le disposizioni
contenute  nell'art. 5  del  decreto  del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487, e successive modifiche apportate con decreto
del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, con legge 15
maggio 1997, n. 127, e con legge 16 giugno 1998, n. 191.
    Sotto  condizione  di  accertamento  del  possesso  dei requisiti
prescritti   per  l'ammissione  sono  dichiarati  vincitori,  fino  a
concorrenza  dei  posti  a  concorso, i candidati utilmente collocati
nella  predetta  graduatoria  di  merito,  formulata  sulla  base dei
punteggi  riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che
danno luogo a preferenza.
    La  graduatoria  cosi'  formata  e'  approvata  con  decreto  del
direttore  generale  della  direzione  generale  dell'organizzazione,
bilancio  e personale del Ministero, e successivamente pubblicata nel
bollettino ufficiale dell'amministrazione.
    Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito
nella   Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale.  Dalla  data  di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorrono  i  termini per eventuali
impugnative.