Art. 8. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio finale ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati nelle due prove scritte e il voto riportato nella prova orale. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, con legge 15 maggio 1997, n. 127, e con legge 16 giugno 1998, n. 191. Sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione sono dichiarati vincitori, fino a concorrenza dei posti a concorso, i candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria di merito, formulata sulla base dei punteggi riportati nelle prove d'esame e tenuto conto dei titoli che danno luogo a preferenza. La graduatoria cosi' formata e' approvata con decreto del direttore generale della direzione generale dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero, e successivamente pubblicata nel bollettino ufficiale dell'amministrazione. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.