Allegato C

Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445
        (Estratto degli articoli 19, 38, 46, 47, 71, 75 e 76)


                               (Omissis).

                              Art. 19.

          Modalita' alternative all'autenticazione di copie

    1.  La  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'art. 47  puo' riguardare anche il fatto che la copia di un atto o
di   un   documento   conservato   o   rilasciato   da  una  pubblica
amministrazione,  la  copia  di  una pubblicazione ovvero la copia di
titoli  di  studio  o  di  servizio sono conformi all'originale. Tale
dichiarazione  puo'  altresi' riguardare la conformita' all'originale
della  copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.

                               (Omissis).

                              Art. 38.

          Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze

    1.  Tutte  le  istanze  e  le  dichiarazioni  da  presentare alla
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
possono essere inviate anche per fax e via telematica.
    2. (Omissis).
    3.   Le  istanze  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di
notorieta' da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica o ai
gestori   o   esercenti   di   pubblici   servizi  sono  sottoscritte
dall'interessato   in   presenza   del   dipendente   addetto  ovvero
sottoscritte   e   presentate  unitamente  a  copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia
fotostatica  del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la
copia  fotostatica  del documento di identita' possono essere inviate
per  via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione dei contratti
pubblici  detta  facolta'  e'  consentita  nei  limiti  stabiliti dal
regolamento  di  cui all'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59.

                               (Omissis).

                              Art. 46.

             Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

    1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,  anche  contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle  normali  certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
      a) data e il luogo di nascita;
      b) residenza;
      c) cittadinanza;
      d) godimento dei diritti civili e politici;
      e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
      f) stato di famiglia;
      g) esistenza in vita;
      h)  nascita  del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
      i) iscrizione   in   albi,   in  elenchi  tenuti  da  pubbliche
amministrazioni;
      l) appartenenza a ordini professionali;
      m) titolo di studio, esami sostenuti;
      n) qualifica     professionale     posseduta,     titolo     di
specializzazione,  di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica;
      o) situazione  reddituale  o  economica  anche  ai  fini  della
concessione   dei  benefici  di  qualsiasi  tipo  previsti  da  leggi
speciali;
      p) assolvimento   di   specifici   obblighi   contributivi  con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
      q) possesso  e numero di codice fiscale, della partita IVA e di
qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
      r) stato di disoccupazione;
      s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
      t) qualita' di studente;
      u) qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone  fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
      v) iscrizioni  presso  associazioni  o  formazioni  sociali  di
qualsiasi tipo;
      z) tutte  le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari,  ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
      aa)  di  non  aver  riportato  condanne  penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
      bb)   di  non  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a
procedimenti penali;
      cc) qualita' di vivenza a carico;
      dd)   tutti   i  dati  a  diretta  conoscenza  dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
      ee)  di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e
di non aver presentato domanda di concordato.
                              Art. 47.

          Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'

    1.  L'atto  di notorieta' concernente stati, qualita' personali o
fatti  che  siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito
da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalita' di cui all'art. 38.
    2.  La  dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante
puo'  riguardare  anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
    3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di
pubblici  servizi,  tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti,
non    espressamente    indicati    nell'art. 46    sono   comprovati
dall'interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorieta'.
    4.  Salvo  il  caso  in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia   all'Autorita'   di   polizia  giudiziaria  e'  presupposto
necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio
del  duplicato  dei documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati  e  qualita'  personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei
documenti  medesimi  e'  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.

                               (Omissis).

                              Art. 71.

                       Modalita' dei controlli

    1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi  sulla  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47.
    2.   I   controlli   riguardanti   dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione  sono effettuati all'amministrazione procedente con le
modalita'  di  cui  all'art.  43 consultando direttamente gli archivi
dell'amministrazione  certificante  ovvero richiedendo alla medesima,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta
della  corrispondenza  di  quanto  dichiarato  con  le risultanze dei
registri da questa custoditi.
    3.  Qualora  le  dichiarazioni  di  cui  agli  articoli  46  e 47
presentino   delle   irregolarita'   o   delle  omissioni  rilevabili
d'ufficio,  non  costituenti  falsita',  il  funzionario competente a
ricevere  la  documentazione  da'  notizia  all'interessato  di  tale
irregolarita'.   Questi   e'   tenuto   alla  regolarizzazione  o  al
completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha
seguito.
    4.   Qualora  il  controllo  riguardi  dichiarazioni  sostitutive
presentate   ai   privati  che  vi  consentono  di  cui  all'art.  2,
l'amministrazione   competente   per   il   rilascio  della  relativa
certificazione,  previa  definizione di appositi accordi, e' tenuta a
fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del
dichiarante,  conferma  scritta,  anche attraverso l'uso di strumenti
informatici  o  telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi.
                              Art. 75.

                       Decadenza dai benefici

    1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art. 76,  qualora dal
controllo  di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
                              Art. 76.

                            Norme penali

    1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa  uso  nei casi previsti al presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
    2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a
verita' equivale ad uso di atto falso.
    3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e
47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art.
4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
    4.  Se  i  reati  indicati  nei commi 1, 2 e 3, sono commessi per
ottenere   la  nomina  ad  un  pubblico  ufficio  o  l'autorizzazione
all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione e arte.