Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Sono  ammessi  a partecipare al concorso, a domanda, i dipendenti
del  Ministero  della  sanita',  provenienti dalle ex qualifiche VII,
VIII  e  IX  di chimico, ora confluiti nel ruolo sanitario costituito
con  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre
1995  con  la  qualifica  di  dirigente  chimico di primo livello, in
possesso  del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale o
in   chimica  e  tecnologie  farmaceutiche  e  che  abbiano  maturato
un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni.
    I  dipendenti confluiti nel predetto ruolo sanitario a seguito di
trasferimento  per mobilita' da amministrazioni del comparto sanita',
ai  fini  del  computo  dell'anzianita'  minima  richiesta,  potranno
cumulare  quella  maturata  nell'ente di provenienza con qualifica di
dirigente chimico di primo livello.
    I   candidati   devono   essere   in   possesso   del   requisito
dell'idoneita' fisica all'impiego cui si riferisce il concorso.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori.