Art. 6. Titoli professionali e di servizio Ai fini della valutazione dei titoli professionali e di servizio, i candidati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso, in originale o in copia autenticata, i documenti che ne attestino il possesso. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia. Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri previamente individuati la commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, procedera' alla valutazione dei titoli per le categorie e con i punteggi di seguito specificati: 1) incarichi ed esperienze nel settore oggetto del concorso, fino ad un massimo di 1 (un) punti; 2) lavori tecnico-scientifici che attengono al settore oggetto del concorso, fino ad un massimo di 3 (tre) punti; 3) titoli di servizio, titoli di studio e specializzazione che attengono al settore oggetto del concorso, fino ad un massimo di 1 (un) punto. Ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sostituiti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, la valutazione dei titoli e' effettuata dopo l'espletamento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati ed e' resa nota ai candidati prima dello svolgimento del colloquio.