Art. 6.

                 Titoli professionali e di servizio

    Ai fini della valutazione dei titoli professionali e di servizio,
i  candidati  devono allegare alla domanda di ammissione al concorso,
in  originale o in copia autenticata, i documenti che ne attestino il
possesso.
    Ai  sensi  dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica  20  ottobre  1998, n. 403 la dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'autentica di copia.
    Sulla  base  dei  documenti  prodotti dai candidati e dei criteri
previamente  individuati la commissione giudicatrice, conformemente a
quanto  previsto  dall'art.  8,  comma  2, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, procedera' alla valutazione
dei titoli per le categorie e con i punteggi di seguito specificati:
      1)  incarichi  ed  esperienze nel settore oggetto del concorso,
fino ad un massimo di 1 (un) punti;
      2)  lavori tecnico-scientifici che attengono al settore oggetto
del concorso, fino ad un massimo di 3 (tre) punti;
      3)  titoli di servizio, titoli di studio e specializzazione che
attengono  al  settore  oggetto del concorso, fino ad un massimo di 1
(un) punto.
    Ai  sensi  degli  articoli 8, comma 1, e 12, comma 2, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, sostituiti
rispettivamente  dagli  articoli  8  e  10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 ottobre 1996, n. 693, la valutazione dei titoli
e'  effettuata dopo l'espletamento delle prove scritte e prima che si
proceda  alla correzione degli elaborati ed e' resa nota ai candidati
prima dello svolgimento del colloquio.