Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti generali:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado.
    Per  i  titoli  di  studio  conseguiti all'estero e' richiesta la
dichiarazione  di  equipollenza  ai  sensi della vigente normativa in
materia;
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) la  cittadinanza  italiana  ovvero  la cittadinanza di altro
Stata  membro  della  Unione  europea  (sono  equiparati ai cittadini
italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      d) idoneita'  fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in
base alla normativa vigente;
      e) essere  in  posizione  regolare  nei riguardi degli obblighi
militari.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico attivo e coloro che siano stati destituiti,
dispensati    a   licenziati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art.  127,  primo  comma, lettera d), del decreto del Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, e coloro che siano stati
licenziati  per  aver  conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      1) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      2) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  ultimo  per la presentazione della domanda di
ammissione. I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'amministrazione puo' disporre in qualunque momento, con decreto
motivato  del direttore amministrativo, l'esclusione dal concorso per
difetto dei requisiti prescritti.