IL DIRETTORE GENERALE
           degli affari civili e delle libere professioni

    Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente
l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili;
    Visto  il decreto ministeriale 12 aprile 1995 con il quale veniva
formato  il registro dei revisori contabili di cui all'art. 11, comma
1, del decreto legislativo n. 88 del 1992;
    Vista  la  legge  3 maggio  1997, n. 132, recante "Nuove norme in
materia di revisori contabili";
    Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998,
n. 99,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme
concernenti  le  modalita'  di  esercizio  della funzione di revisore
contabile, e successive modificazioni;
    Vista  la comunicazione della commissione centrale per i revisori
contabili  con  la quale, in data 25 luglio 2001, sono stati indicati
ulteriori  millecinquecentosedici  nominativi di soggetti in possesso
dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro;
    Ritenuto  di  dover iscrivere nel registro del revisori contabili
anche  i  soggetti  di cui alla predetta nuova comunicazione ai sensi
dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998;

                              Decreta:

    Nel  registro  dei  revisori  contabili  formato  con decreto del
Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti
indicati nell'elenco allegato al presente decreto.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 27 luglio 2001
                                            Il direttore generale