IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253 CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili; Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1995 con il quale veniva formato il registro dei revisori contabili di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 88 del 1992; Vista la legge 3 maggio 1997, n. 132, recante "Nuove norme in materia di revisori contabili"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le norme concernenti le modalita' di esercizio della funzione di revisore contabile, e successive modificazioni; Vista la comunicazione della commissione centrale per i revisori contabili con la quale, in data 25 luglio 2001, sono stati indicati ulteriori millecinquecentosedici nominativi di soggetti in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione nel registro; Ritenuto di dover iscrivere nel registro del revisori contabili anche i soggetti di cui alla predetta nuova comunicazione ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998; Decreta: Nel registro dei revisori contabili formato con decreto del Ministro della giustizia del 12 aprile 1995, sono iscritti i soggetti indicati nell'elenco allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2001 Il direttore generale