Art. 4. T i t o l i Il candidato dovra' allegare alla domanda gli eventuali titoli di cui sia in possesso. Ai titoli non potra' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti. Le categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti: 1) titoli di servizio prestato presso le Universita' e le pubbliche amministrazioni nell'ambito di mansioni attinenti al posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 3; 2) pubblicazioni scientifiche relative agli argomenti delle prove concorsuali: fino ad un massimo di punti 3. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; 3) titoli accademici e di studio attinenti al posto messo a concorso in ragione della votazione riportata o del giudizio finale: fino ad un massimo di punti 3; 4) altri titoli attinenti al posto messo a concorso: fino ad un massimo di punti 1. Saranno presi in considerazione: A) documenti e titoli, in originale o in copia autenticata o mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; B) pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in fotocopia. In quest'ultimo caso il candidato dovra' produrre, ai sensi delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che dichiari la conformita' della copia all'originale. Tale ultima dichiarazione sostitutiva dovra' essere sottoscritta alla presenza del funzionario addetto a ricevere la documentazione o inviata all'ufficio preposto allegando una fotocopia di un proprio documento di identita'. Le autocertificazioni e le dichiarazioni rilasciate ai sensi delle piu' volte richiamate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potranno essere redatte secondo gli allegati modelli B e C. I documenti ed i certificati vanno prodotti in carta libera ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Non e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'. Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta nella seduta preliminare, sara' effettuata dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sara' resa nota agli interessati prima dell'espletamento della prova orale. Dei titoli e delle pubblicazioni allegati alla domanda il candidato dovra' allegare un elenco in duplice copia.