Art. 4.

                             T i t o l i

    Il candidato dovra' allegare alla domanda gli eventuali titoli di
cui sia in possesso.
    Ai  titoli  non potra' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 10 punti.
    Le  categorie dei titoli che saranno oggetto di valutazione ed il
punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono i seguenti:
      1)  titoli  di  servizio  prestato  presso  le Universita' e le
pubbliche  amministrazioni nell'ambito di mansioni attinenti al posto
messo a concorso: fino ad un massimo di punti 3;
      2)  pubblicazioni  scientifiche  relative  agli argomenti delle
prove concorsuali: fino ad un massimo di punti 3.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero deve risultare la data ed il
luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia devono essere
adempiuti    gli    obblighi   previsti   dall'art. 1   del   decreto
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
      3)  titoli  accademici  e  di studio attinenti al posto messo a
concorso  in ragione della votazione riportata o del giudizio finale:
fino ad un massimo di punti 3;
      4) altri titoli attinenti al posto messo a concorso: fino ad un
massimo di punti 1.
    Saranno presi in considerazione:
      A)  documenti  e  titoli, in originale o in copia autenticata o
mediante  autocertificazione  o  dichiarazione  sostitutiva  di  atto
notorio,  previsti  dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
      B)  pubblicazioni, in unica copia, presentate in originale o in
fotocopia.  In  quest'ultimo  caso  il  candidato dovra' produrre, ai
sensi   delle  norme  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di
atto   di   notorieta'   che  dichiari  la  conformita'  della  copia
all'originale.  Tale  ultima  dichiarazione sostitutiva dovra' essere
sottoscritta  alla  presenza  del  funzionario  addetto a ricevere la
documentazione o inviata all'ufficio preposto allegando una fotocopia
di un proprio documento di identita'.
    Le  autocertificazioni  e  le  dichiarazioni  rilasciate ai sensi
delle  piu'  volte  richiamate  disposizioni  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potranno essere
redatte secondo gli allegati modelli B e C.
    I  documenti  ed  i certificati vanno prodotti in carta libera ai
sensi  dell'art. 1  della legge 23 agosto 1988, n. 370; se redatti in
lingua  straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua
italiana  certificata  conforme  al  testo  straniero,  redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da un
traduttore ufficiale.
    Non  e' consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni per
qualunque motivo gia' presentati a questa Universita'.
    Non   saranno   presi   in  considerazione  documenti,  titoli  o
pubblicazioni  che  perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
fatta  nella  seduta  preliminare,  sara'  effettuata  dopo  le prove
scritte e prima della correzione dei relativi elaborati. Il risultato
di   tale   valutazione   sara'  resa  nota  agli  interessati  prima
dell'espletamento della prova orale.
    Dei  titoli  e  delle  pubblicazioni  allegati  alla  domanda  il
candidato dovra' allegare un elenco in duplice copia.