Art. 10.
    L'ammontare  annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa  frequenza  e'  di  L.  1.000.500 (unmilionecinquecentolire)
(graduato  secondo fasce di condizione economica definite in analogia
con tasse e contributi studenteschi) come di seguito indicato:

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  Classi di reddito equivalente   |
        (milioni di lire)         |  Contributo (migliaia di lire)
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              0 - 15              |        198 (quota fissa)
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                                  |198 + 1,95% sul reddito superiore
             15 - 30              |           a 15 milioni
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                                  |    490,5 + 0,91% sul reddito
             30 - 60              |      superiore a 30 milioni
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                                  |    763,5 + 0,58% sul reddito
             60 - 90              |      superiore a 60 milioni
---------------------------------------------------------------------
                                  |    937,5 + 0,21% sul reddito
             90 - 120             |      superiore a 90 milioni
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               120                |             1.000,5

    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'universita',  su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui
all'art.   4,  comma 3,  della  legge  3 luglio  1998,  n. 210,  sono
esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza
dei corsi.
    I  dottorandi  che  non  usufruiscono  delle  borse  previste  al
precedente  comma per  poter  ottenere  la riduzione dell'importo del
contributo   devono   presentare   al   momento   dell'iscrizione  la
documentazione    relativa    al    reddito   sui   modelli   inviati
dall'amministrazione universitaria.
    I  disabili  non  titolari  di  borsa  di  studio con invalidita'
compresa  tra  il  66%  ed  il  100%  sono  esonerati  totalmente dai
contributi  per l'accesso e la frequenza ai corsi per tutta la durata
del corso.