Art. 10. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di L. 1.000.500 (unmilionecinquecentolire) (graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi) come di seguito indicato: ===================================================================== Classi di reddito equivalente | (milioni di lire) | Contributo (migliaia di lire) ===================================================================== 0 - 15 | 198 (quota fissa) --------------------------------------------------------------------- |198 + 1,95% sul reddito superiore 15 - 30 | a 15 milioni --------------------------------------------------------------------- | 490,5 + 0,91% sul reddito 30 - 60 | superiore a 30 milioni --------------------------------------------------------------------- | 763,5 + 0,58% sul reddito 60 - 90 | superiore a 60 milioni --------------------------------------------------------------------- | 937,5 + 0,21% sul reddito 90 - 120 | superiore a 90 milioni --------------------------------------------------------------------- 120 | 1.000,5 I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'universita', su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. I dottorandi che non usufruiscono delle borse previste al precedente comma per poter ottenere la riduzione dell'importo del contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli inviati dall'amministrazione universitaria. I disabili non titolari di borsa di studio con invalidita' compresa tra il 66% ed il 100% sono esonerati totalmente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi per tutta la durata del corso.