Art. 11.

                        Titoli di preferenza

    Ai   fini   della  formazione  della  graduatoria  di  merito,  i
concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire,
per  loro  diretta iniziativa, all'Universita' degli studi di Padova,
Servizio  relazioni  sindacali  e assunzioni, Riviera Tito Livio, 6 -
35123  Padova,  indicando  a quale selezione si riferiscono, entro il
termine  perentorio  di  quindici  giorni  che  decorrono  dal giorno
successivo  a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti
in  carta  semplice  attestanti il possesso dei titoli di preferenza,
gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dal beneficio.
    Dalla  documentazione dovra' risultare, altresi', il possesso del
requisito   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
    I  documenti  si  considerano  prodotti  in  tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di ricevimento entro il
termine  indicato:  a  tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    E'  facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei
suddetti documenti, una dichiarazione sostitutiva di certificazione o
una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' ai sensi del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato B), ad
eccezione dei certificati medici e sanitari.
    Le  categorie  di  cittadini  che  hanno preferenza, a parita' di
merito, sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
la selezione;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.