Art. 18.

                       Restituzione dei titoli

    I  candidati  potranno  provvedere  al  ritiro dei titoli e delle
pubblicazioni inviati non prima di quattro mesi decorrenti dalla data
di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo; trascorsi
sessanta giorni dal periodo suindicato l'universita' provvedera' allo
smaltimento senza alcun avviso.
    Il  presente  decreto  sara'  inserito  nella  raccolta ufficiale
appositamente  istituita  presso  questo  Ateneo e sara' trasmesso al
Ministero   della  giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Padova, 7 agosto 2001
                                      Il direttore amministrativo