Art. 18. Restituzione dei titoli I candidati potranno provvedere al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni inviati non prima di quattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente articolo; trascorsi sessanta giorni dal periodo suindicato l'universita' provvedera' allo smaltimento senza alcun avviso. Il presente decreto sara' inserito nella raccolta ufficiale appositamente istituita presso questo Ateneo e sara' trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Padova, 7 agosto 2001 Il direttore amministrativo