Art. 2. Ammissione Per l'ammissione alle selezioni di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: selezione n. 2001N105 presso il dipartimento di astronomia: diploma di laurea in fisica, astronomia, matematica, ingegneria informatica, scienze dell'informazione; selezione n. 2001N106 presso il dipartimento di biologia: laurea in scienze biologiche; selezione n. 2001N107 presso il dipartimento di scienze biomediche sperimentali - posto A: laurea in scienze biologiche; selezione n. 2001N108 presso il dipartimento di scienze biomediche sperimentali posto B: laurea in scienze biologiche; selezione n. 2001N109 presso il dipartimento di scienze medico diagnostiche e terapie speciali: laurea in scienze biologiche; selezione n. 2001N110 presso il dipartimento di scienze statistiche: laurea; selezione n. 2001N111 presso il dipartimento di scienze zootecniche posto A: laurea in scienze agrarie e scienze e tecnologie agrarie; selezione n. 2001N112 presso il dipartimento di scienze zootecniche posto B: laurea in scienze biologiche. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'; b) eta' non inferiore agli anni 18; c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; d) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; e) idoneita' fisica all'impiego; f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono essere ammessi alla selezione, a sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato del direttore amministrativo.