Art. 2.

                             Ammissione

    Per l'ammissione alle selezioni di cui all'art. 1 e' richiesto il
possesso,  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande, dei seguenti requisiti:
      a) titolo di studio:
        selezione  n. 2001N105  presso il dipartimento di astronomia:
diploma  di  laurea  in  fisica,  astronomia,  matematica, ingegneria
informatica, scienze dell'informazione;
        selezione  n. 2001N106  presso  il  dipartimento di biologia:
laurea in scienze biologiche;
        selezione  n. 2001N107  presso  il  dipartimento  di  scienze
biomediche sperimentali - posto A: laurea in scienze biologiche;
        selezione  n. 2001N108  presso  il  dipartimento  di  scienze
biomediche sperimentali posto B: laurea in scienze biologiche;
        selezione  n. 2001N109  presso  il  dipartimento  di  scienze
medico diagnostiche e terapie speciali: laurea in scienze biologiche;
        selezione  n. 2001N110  presso  il  dipartimento  di  scienze
statistiche: laurea;
        selezione  n. 2001N111  presso  il  dipartimento  di  scienze
zootecniche posto A: laurea in scienze agrarie e scienze e tecnologie
agrarie;
        selezione  n. 2001N112  presso  il  dipartimento  di  scienze
zootecniche posto B: laurea in scienze biologiche.
    Per  i  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e'
richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di studio equipollente. Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
      d) godimento  dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
      e) idoneita' fisica all'impiego;
      f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
    I  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea devono avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  essere ammessi alla selezione, a sensi dell'art. 2,
comma 3,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 487/1994,
coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che
siano    stati    destituiti   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente insufficiente rendimento ovvero che
siano  stati  dichiarati  decaduti  da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127,   lettera   d),   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
    L'esclusione   dalla   selezione   per   difetto   dei  requisiti
prescritti,  puo'  essere  disposta in qualsiasi momento, con decreto
motivato del direttore amministrativo.