Art. 8.

                       Prove di esame - Diario

    Le  prove  d'esame  si  svolgeranno  con le modalita' di cui agli
allegati C, D, E, F, G, H, I, L, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato  nelle  prove  scritte  e/o pratiche il punteggio minimo di
21/30 o equivalente.
    La  prova  orale  non  si  intendera' superata se i candidati non
otterranno una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
    La durata delle prove sara' determinata dalla commissione.
    Le  sedute  della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della  prova  orale  sono  pubbliche:  al  termine  di ogni seduta la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto per coloro che sono risultati idonei. L'elenco
sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario, e' affisso all'albo
della sede di esame.