Art. 2.
    In  ogni  caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto,
nella  commissione  giudicatrice  subentra  il  professore  che abbia
riportato  il maggior numero di voti, ai sensi dell'art. 3, comma 13,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 23 marzo 2000.