Art. 3. Il presente decreto verra' inviato, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione comincera' a decorrere il termine previsto dall'art. 9 del decreto legge n. 120 del 21 aprile 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 21 giugno1995, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario.