Art. 3.
    Il  presente  decreto  verra' inviato, per la pubblicazione, alla
Gazzetta  Ufficiale.  Dalla  data  della  pubblicazione  comincera' a
decorrere  il  termine  previsto dall'art. 9 del decreto legge n. 120
del 21 aprile 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
del  21 giugno1995,  per  la  presentazione  al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione del nuovo commissario.