Art. 10.

                       Obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    E'   consentita  la  sospensione  della  frequenza  dei  corsi  e
dell'erogazione  della  borsa  di  studio,  previa  deliberazione del
collegi  dei  docenti, ai dottorandi nei casi di maternita', servizio
militare ovvero servizio civile, grave e documentata malattia.
    Ai   dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata  attivita'
didattica    sussidiaria   o   integrativa   dei   corsi   ufficiali,
compatibilmente  con  le  competenze  e  gli interessi di ricerca dei
dottorandi medesimi.
    Tale  attivita'  non  da'  diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'Universita'.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso  e verifica dei
risultati  conseguiti,  proporra'  al  rettore l'esclusione ovvero il
proseguimento del dottorato di ricerca.