Art. 10. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa di studio, previa deliberazione del collegi dei docenti, ai dottorandi nei casi di maternita', servizio militare ovvero servizio civile, grave e documentata malattia. Ai dottorandi puo' essere affidata una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa dei corsi ufficiali, compatibilmente con le competenze e gli interessi di ricerca dei dottorandi medesimi. Tale attivita' non da' diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e che, previa valutazione della assiduita' e dell'operosita' dimostrata dall'iscritto al corso e verifica dei risultati conseguiti, proporra' al rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del dottorato di ricerca.