Art. 5. Commissione giudicatrice Le commissioni giudicatrici incaricate della valutazione comparativa dei candidati sono nominate con decreto del rettore, sentito il collegio dei docenti, e composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni con soggetti pubblici o privati, finalizzate al finanziamento delle borse di studio.