Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    Le   commissioni   giudicatrici   incaricate   della  valutazione
comparativa  dei  candidati  sono  nominate  con decreto del rettore,
sentito  il collegio dei docenti, e composte da tre membri scelti tra
professori  e  ricercatori  universitari di ruolo, cui possono essere
aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.
    La nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni
con  soggetti  pubblici o privati, finalizzate al finanziamento delle
borse di studio.