Art. 9.

               Contributi per l'accesso e la frequenza

    Il  contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato
di   ricerca   a  seconda  delle  condizioni  economiche,  reddito  e
situazione  patrimoniale  possedute  nell'anno solare 2000 dal nucleo
familiare  convenzionale  dello studente, sono determinate secondo le
seguenti fasce di reddito:
      reddito inferiore a:
        L. 24.282.000 (euro 12.540,61) un componente;
        L. 40.471.000 (euro 20.901,53) due componenti;
        L. 53.961.000 (euro 27.868,53) tre componenti;
        L. 65.832.000 (euro 33.999,39) quattro componenti;
        L. 77.164.000 (euro 39.851,88) cinque componenti;
        L. 87.417.000 (euro 45.147,11) sei componenti;
        L. 97.130.000 (euro 50.163,46) sette componenti.
    Per  redditi  inferiori  alle  suddette  fasce  il contributo per
l'accesso  e  la  frequenza  e'  fissato in L. 2.000.000; per redditi
superiori  alle  suddette  fasce  il  contributo  per  l'accesso e la
frequenza e' fissato in L. 3.000.000.
    Sono  esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la
frequenza  dei  corsi  i  dottorandi  titolari  di  borse  di  studio
conferite  su  fondi  ripartiti  dai  decreti  del  Ministro  di  cui
all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
    Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale
per  il  diritto  allo studio L. 170.000 (euro 87,80) salvo ulteriori
determinazioni della regione Lombardia.