Art. 9. Contributi per l'accesso e la frequenza Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca a seconda delle condizioni economiche, reddito e situazione patrimoniale possedute nell'anno solare 2000 dal nucleo familiare convenzionale dello studente, sono determinate secondo le seguenti fasce di reddito: reddito inferiore a: L. 24.282.000 (euro 12.540,61) un componente; L. 40.471.000 (euro 20.901,53) due componenti; L. 53.961.000 (euro 27.868,53) tre componenti; L. 65.832.000 (euro 33.999,39) quattro componenti; L. 77.164.000 (euro 39.851,88) cinque componenti; L. 87.417.000 (euro 45.147,11) sei componenti; L. 97.130.000 (euro 50.163,46) sette componenti. Per redditi inferiori alle suddette fasce il contributo per l'accesso e la frequenza e' fissato in L. 2.000.000; per redditi superiori alle suddette fasce il contributo per l'accesso e la frequenza e' fissato in L. 3.000.000. Sono esonerati preventivamente dal contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi i dottorandi titolari di borse di studio conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210. Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio L. 170.000 (euro 87,80) salvo ulteriori determinazioni della regione Lombardia.