Art. 8. Presentazione dei documenti Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti, sara' invitato a presentare a questa amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, le dichiarazioni sostitutive sotto elencate, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e successive modificazioni. a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti: 1) data e luogo di nascita; 2) stato civile; 3) godimento dei diritti politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza; 4) cittadinanza; 5) iscrizione alle liste elettorali; 6) mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario); 7) titolo di studio previsto dal bando di concorso; 8) regolare posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva (solo per i cittadini italiani); b) dichiarazione relativa ad incompatibilita' e cumulo di impieghi prevista dall'art. 16, comma 5, del C.C.N.L. 9 agosto 2000; c) dichiarazione dei servizi resi ai sensi dell'art. 145 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973. Le dichiarazioni sostitutive sopracitate sono redatte su apposito modulo predisposto da questa amministrazione. L'amministrazione dispone d'ufficio accertamenti, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni effettuate. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968 in materia di responsabilita' penale. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera I vincitori, ai fini dell'ammissione all'impiego, saranno altresi' sottoposti agli accertamenti sanitari di cui all'art. 16, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, tesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica. Per i candidati invalidi di guerra ed assimilati, detti accertamenti saranno altresi' tesi a valutare che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. I profughi dei territori di confine hanno la facolta' di fare riferimento a documenti gia' presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati. I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti ad autocertificare il possesso del titolo di studio previsto dal bando di concorso e a presentare una copia dello stato matricolare. Sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito. Le dichiarazioni di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso del godimento dei diritti politici e della cittadinanza dichiarata anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. Scaduto inutilmente il termine di trenta giorni per la presentazione delle dichiarazioni di rito, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi.