Art. 5.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati   sono   ammessi   ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve  optare per un solo corso di dottorato. Tale opzione deve essere
esercitata  entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione
della vincita.
    In   caso  di  rinuncia  dei  vincitori,  entro  sessanta  giorni
dall'inizio  del  corso,  subentrano  altri  candidati  collocati  in
posizione utile nella graduatoria.
    I  cittadini  stranieri  extracomunitari non titolari di borse di
studio  sono  ammessi  al  dottorato  con  le  stesse  modalita'  dei
cittadini comunitari.
    Possono  essere  ammessi  in  sovrannumero candidati idonei nella
graduatoria generale di merito, che fruiscano di assegni di ricerca.