Art. 8.

                           Borse di studio

    Gli  ammessi  ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di
merito,  hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
    In  caso  di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997.
    L'importo  annuale  della borsa di studio e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli oneri previdenziali)
    L'importo  della borsa e maggiorato del 50% per eventuali periodi
di soggiorno all'estero.
    La  borsa  di  studio  e'  erogata  in rate con scadenza mensile;
qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto
a  percepire  la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione
della rinuncia.
    Chi  ha  gia'  usufruito  di  una  borsa  di  dottorato  non puo'
usufruirne una seconda volta.