Art. 4.

                         Prove di ammissione

    La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta del
collegio  dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti e
ricercatori di ruolo.
    Le  prove  di  ammissione, consistenti in una prova scritta e una
orale,  in  lingua  italiana  o  in  lingua  inglese,  sono intese ad
accertare  l'attitudine  alla  ricerca  scientifica del candidato nei
settori di riferimento del dottorato stesso.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      carta d'identita';
      patente di guida;
      passaporto;
      porto d'armi;
      tessera postale.
    E'  ammesso  alla  prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    La  prova  orale  si intende superata con il conseguimento di una
votazione non inferiore a 40/60.
    Alla  fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende
pubblici   i   risultati   mediante  affissione  nella  sede  d'esame
dell'elenco   dei   candidati,   con  l'indicazione  della  votazione
conseguita.
    Espletate   le   prove  concorsuali,  la  commissione  redige  la
graduatoria  generale  di merito, sommando il punteggio conseguito da
ciascun candidato nelle singole prove.
    Gli  atti  concorsuali  sono  pubblici; agli stessi e' consentito
l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990.