Art. 4. Prove di ammissione La commissione giudicatrice, nominata dal rettore su proposta del collegio dei docenti, e' composta di tre membri scelti tra docenti e ricercatori di ruolo. Le prove di ammissione, consistenti in una prova scritta e una orale, in lingua italiana o in lingua inglese, sono intese ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato nei settori di riferimento del dottorato stesso. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identita'; patente di guida; passaporto; porto d'armi; tessera postale. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 40/60. Alla fine di ogni seduta della prova orale, la commissione rende pubblici i risultati mediante affissione nella sede d'esame dell'elenco dei candidati, con l'indicazione della votazione conseguita. Espletate le prove concorsuali, la commissione redige la graduatoria generale di merito, sommando il punteggio conseguito da ciascun candidato nelle singole prove. Gli atti concorsuali sono pubblici; agli stessi e' consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990.