Art. 8.

                           Borse di studio

    Gli  ammessi  ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di
merito,  hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
    In  caso  di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 aprile 1997.
    L'importo  annuale  della borsa di studio e' di L. 20.450.000 (al
lordo degli oneri previdenziali).
    L'importo  della  borsa  e'   maggiorato  del  50%  per eventuali
periodi  di  soggiorno all'estero, salvo quanto previsto dall'accordo
di collaborazione internazionale.
    La  borsa  di  studio  e'  erogata  in rate con scadenza mensile;
qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto
a  percepire  la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione
della rinuncia.
    Chi  ha  gia'  usufruito di una borsa di dottorato in universita'
italiane non puo' usufruirne una seconda volta.