Art. 9. Frequenza e obblighi dei dottorandi Gli iscritti al corso di dottorato hanno l'obbligo di frequentare a tempo pieno i corsi e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un periodo di frequenza presso almeno una delle universita' consorziate secondo le modalita' stabilite dal collegi dei docenti. Gli iscritti possono essere impegnati, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo, in attivita' didattiche sussidiarie o integrative approvate dal collegio dei docenti. Nel caso di impedimenti giustificati che non consentano l'effettiva frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di leva), il dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza ai corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e prolungamento del periodo di formazione.