Art. 9.

                 Frequenza e obblighi dei dottorandi

    Gli iscritti al corso di dottorato hanno l'obbligo di frequentare
a  tempo  pieno  i corsi e di compiere continuativamente attivita' di
studio  e  di  ricerca; dovra' essere effettuato obbligatoriamente un
periodo  di frequenza presso almeno una delle universita' consorziate
secondo le modalita' stabilite dal collegi dei docenti.
    Gli  iscritti  possono  essere  impegnati,  senza  oneri  per  il
bilancio   dell'Ateneo,   in   attivita'   didattiche  sussidiarie  o
integrative approvate dal collegio dei docenti.
    Nel   caso   di   impedimenti  giustificati  che  non  consentano
l'effettiva  frequenza (malattia, maternita' e puerperio, servizio di
leva),  il  dottorando puo' richiedere la sospensione della frequenza
ai  corsi, con conseguente interruzione dell'erogazione della borsa e
prolungamento del periodo di formazione.