Art. 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai dottorati di ricerca di cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso. Essi saranno ammessi al concorso sotto condizione; qualora idonei dovranno produrre tutti i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Potranno partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data di svolgimento della prima prova di ammissione.