Art. 2.
    Possono  presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso di
ammissione  ai  dottorati  di  ricerca  di cui al precedente articolo
coloro  i  quali  siano  in  possesso  di diploma di laurea ovvero di
titolo equipollente conseguito presso universita' straniere.
    I  cittadini  italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di  un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato
equipollente  a  una  laurea  italiana,  dovranno  unicamente ai fini
dell'ammissione  al  dottorato farne espressa richiesta nella domanda
di partecipazione al concorso. Essi saranno ammessi al concorso sotto
condizione;  qualora idonei dovranno produrre tutti i documenti utili
a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza
in  parola,  tradotti  e  legalizzati dalle competenti rappresentanze
italiane  secondo  le  norme  vigenti  in materia per l'ammissione di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
    Potranno  partecipare  agli  esami  di  ammissione anche coloro i
quali conseguiranno il diploma di laurea entro e non oltre la data di
svolgimento della prima prova di ammissione.