Art. 8.
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al  corso  decadono qualora non provvedano
all'iscrizione entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a/r
da  parte  della  segreteria  studenti  post  lauream  con cui si da'
comunicazione  dell'esito  del  concorso.  In tal caso subentra altro
candidato  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  Lo  stesso  accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse di studio, e' tenuto alla loro restituzione.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al  corso devono presentarsi in segreteria
studenti  post  lauream, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano -
Edificio  U6 (dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9 alle ore 12) entro
il  termine perentorio di giorni 15 a decorrere dal giorno successivo
a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso,
per consegnare i seguenti documenti:
      a) domanda di iscrizione al primo anno del corso di dottorato;
      b) una marca da bollo da L. 20.000;
      c) ricevuta del versamento di cui al successivo art. 10.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  all'estero  che abbiano
superato  le prove d'esame sono ammessi in soprannumero al dottorato,
senza  fruizione  di  borse,  fatti  salvi  i  requisiti  di  cui  al
successivo art. 9.
    La partecipazione e' consentita alla seguente condizione:
      possesso  di  una  borsa  di  studio, che copra tutta la durata
degli  studi, di importo non inferiore a quello previsto dall'art. 1,
comma 1,  lettera  a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive
modificazioni   e  integrazioni,  garantita  per  iscritto  da  ente,
istituzione o fondazione italiana o straniera.