Art. 9. Ai dottorandi italiani e comunitari, ai dottorandi extracomunitari residenti in Italia, o titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per uno dei motivi indicati dall'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a 15 milioni di lire (euro 7746,85), e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. Per l'anno accademico 2001-2002, detto importo ammonta a L. 20.450.000, pari a 10.561,54 euro. Per quanto previsto dall'art. 5 del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, l'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.