Art. 9.
    Ai    dottorandi    italiani    e   comunitari,   ai   dottorandi
extracomunitari   residenti   in  Italia,  o  titolari  di  carta  di
soggiorno,  ovvero  di  permesso  di  soggiorno  per  uno  dei motivi
indicati  dall'art. 39,  comma 5,  del  decreto legislativo 25 luglio
1998  n. 286, con reddito annuo personale complessivo non superiore a
15  milioni  di  lire (euro 7746,85), e' conferita, ai sensi e con le
modalita'  stabilite  dalla normativa vigente, secondo l'ordine della
graduatoria,  una  borsa  di studio di importo non inferiore a quello
determinato  dalle  disposizioni  di  legge.  Per  l'anno  accademico
2001-2002,  detto  importo  ammonta a L. 20.450.000, pari a 10.561,54
euro.
    Per  quanto  previsto  dall'art. 5  del  regolamento dei corsi di
dottorato  di ricerca dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca,
l'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo
di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.