Art. 7.
                       Prove di esame - Diario
    Le   prove  d'esame  si  svolgeranno  con  le  modalita'  di  cui
all'allegato  C,  che  costituisce parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato  nella  prova  pratica  il  punteggio  minimo  di  21/30  o
equivalente.
    La  prova  orale  non  si  intendera' superato se i candidati non
otterranno una votazione di almeno 21/30 o equivalente.
    La durata delle prove sara' determinata dalla commissione.
    Le  sedute  della commissione giudicatrice durante lo svolgimento
della  prova  orale  sono  pubbliche:  al  termine  di ogni seduta la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione del voto per coloro che sono risultati idonei. L'elenco
sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario, e' affisso all'albo
della sede di esame.