Art. 8. Documenti di riconoscimento Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato, purche' munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente; b) tessera postale; c) porto d'armi; d) patente di guida e) patente nautica; f) passaporto; g) carta d'identita'; h) patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici. I suddetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi.