Art. 9. Titoli di preferenza Ai fini della formazione della graduatoria di merito, i concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire, per loro diretta iniziativa, all'Universita' degli studi di Padova, servizio relazioni sindacali e assunzioni, Riviera Tito Livio, 6 - 35123 Padova, indicando a quale selezione si riferiscono, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dal beneficio. Dalla documentazione dovra' risultare, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato: a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. E' facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei suddetti documenti, una dichiarazione sostitutiva di certificazione o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (All. B), ad eccezione dei certificati medici e sanitari. Le categorie di cittadini che hanno preferenza, a parita' di merito, sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il selezione; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta' anagrafica del candidato.