Art. 18.

                       Restituzione dei titoli

    I  candidati  potranno  provvedere  al  ritiro dei titoli e delle
pubblicazioni inviati non prima di quattro mesi decorrenti dalla data
di  pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 12; trascorsi
sessanta giorni dal periodo suindicato l'Universita' provvedera' allo
smaltimento senza alcun avviso.
    Il  presente  decreto  sara'  inserito  nella  raccolta ufficiale
appositamente  istituita  presso  questo  Ateneo e sara' trasmesso al
Ministero  di  grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
      Padova, 16 agosto 2001
Il direttore amministrativo: Molinari