Art. 2.

                             Ammissione

    Per  l'ammissione  alla  selezione e' richiesto il possesso, alla
data  di  scadenza  del  termine  di presentazione delle domande, dei
seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  laurea  in  fisica,  o  in
ingegneria o in psicologa.
    Per  i  cittadini  degli  stati  membri  dell'Unione  europea  e'
richiesto  il  possesso  di  un  titolo  di studio equipollente. Tale
equipollenza  dovra'  risultare  da  idonea certificazione rilasciata
dalle competenti autorita';
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
      d) godimento  dei diritti politici. I candidati cittadini degli
Stati  membri  dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
      e) idoneita' fisica all'impiego;
      f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
    I  cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea devono avere
un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  essere ammessi alla selezione, a sensi dell'art. 2,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che
siano    stati    destituiti   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente insufficiente rendimento ovvero che
siano  stati  dichiarati  decaduti  da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127,   lettera   d),   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.
    L'esclusione   dalla   selezione   per   difetto   dei  requisiti
prescritti,  puo'  essere  disposta in qualsiasi momento, con decreto
motivato del direttore amministrativo.