Art. 9.

                             T i t o l i

    Per  i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo
superiore a 1/3 del punteggio finale.
    Le categorie di titoli valutabili sono le seguenti:
      1) titoli di studio e formativi:
        a) votazione  conseguita  nel  titolo  di studio previsto per
l'ammissione alla selezione;
        b) altri  titoli di studio e accademici attinenti al posto da
ricoprire  (lauree,  specializzazioni,  dottorati,  borse  di studio,
master, ecc.);
        c) attestazioni  di  attivita'  formative  certificate con il
sistema dei crediti formativi attinenti alle competenze professionali
del posto da ricoprire;
        d) attestati   di   qualificazione   o  di  specializzazione,
rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionali
organizzati   dall'Ateneo,  da  pubbliche  amministrazioni,  da  enti
pubblici  o  da  organismi privati non certificate con il sistema dei
crediti formativi, attinenti il posto da ricoprire;
      2) titoli professionali:
        a) incarichi  o servizi speciali o svolgimento di particolari
funzioni  professionali  attestate presso pubbliche amministrazioni o
enti  pubblici  attinenti  alle  attivita'  istituzionali relative al
posto da ricoprire;
        b) attivita'   didattiche,   partecipazione  in  qualita'  di
relatore a corsi, seminari, ecc.;
        c) partecipazione a commissioni come componente;
      3) titoli scientifici:
        a) pubblicazioni  scientifiche, lavori originali e contributi
innovativi   nell'interesse   dei  servizio  attinenti  al  posto  da
ricoprire;
        b) menzioni  in  articoli  scientifici,  comunicazioni,  ecc.
(come  non  relatore) attinenti alle attivita' istituzionali relative
al posto da ricoprire;
        c) partecipazione,  in  qualita'  di  relatore,  a  convegni,
congressi, ecc.;
      4) titoli di anzianita':
        a) anzianita'  di servizio effettivo prestato nella categoria
o nelle ex qualifiche ivi confluite immediatamente inferiori a quella
da ricoprire alla data di scadenza dei bando;
        b) anzianita'  di servizio effettivo prestato precedentemente
in categorie inferiori o nelle ex qualifiche ivi confluite;
        c) anzianita'  di  servizio  effettivo  prestato presso altre
amministrazioni statali, enti pubblici o aziende private;
        d) anzianita'  di  servizio effettivo prestato in categorie o
in ex qualifiche ivi confluite pari o superiori a quella da ricoprire
con rapporto di lavoro a tempo determinato;
        e) anzianita'  di  servizio effettivo prestato in categorie o
in  ex  qualifiche  ivi confluite inferiori a quella da ricoprire con
rapporto di lavoro a tempo determinato;
      5) altri titoli:
        a) abilitazioni professionali;
        b) altri titoli attinenti al posto da ricoprire.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
determinati  a seconda della professionalita' e delle caratteristiche
proprie del posto da ricoprire e di quanto previsto dall'allegato "D"
del  presente  avviso,  e'  effettuata dalla commissione giudicatrice
dopo  le  prove  scritte  e  prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
    Tutta la documentazione deve essere presentata in carta semplice.
    I   titoli  da  sottoporre  alla  valutazione  della  commissione
giudicatrice  devono  essere  prodotti  entro  i termini previsti dal
bando:
      1) in originale o
      2) in copia autenticata secondo le modalita' di cui all'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o
      3)   in   copia   semplice   accompagnata  dalla  dichiarazione
sottoscritta dal candidato della conoscenza del fatto che la copia e'
conforme   all'originale   ai  sensi  dell'art. 19  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    In  sostituzione della documentazione, il candidato puo' produrre
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione (allegato B), ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
per  i  titoli  di cui al punto 1), lettere b), c) e d), al punto 5),
lettera  a),  e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
(allegato  "B")  per  i  titoli  di  cui  al  punto  1),  lettera  a)
(precisando  la  votazione  conseguita), al punto 2), lettere a), b),
c), al punto 3), lettera c), al punto 4), lettere a), b), c), d), e),
precisando eventuali periodi non retribuiti.
    Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice
fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  (allegato  B):  con le stesse
modalita'  possono  essere  prodotte  copie  di  titoli di studio, di
servizio  o  di  atti  o  documenti  rilasciati  o  conservati da una
pubblica amministrazione.
    In  ogni  caso i titoli presentati devono consentire una corretta
ed  immediata  attribuzione  del punteggio da parte della commissione
giudicatrice.
    L'amministrazione  si  riserva di verificare la veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a  documenti  e titoli gia'
presentati all'Universita'.
    Il  risultato  della valutazione dei titoli, sara' reso noto agli
interessati  mediante  affissione all'albo della sede di esame, prima
dell'effettuazione del colloquio.