Art. 2. Ammissione Per l'ammissione alla selezione e' richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i cittadini degli stati membri dell'Unione europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'; b) eta' non inferiore agli anni 18; c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; d) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; e) idoneita' fisica all'impiego; f) essere in regola con le leggi sugli obblighi militari. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono essere ammessi alla selezione, a sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, puo' essere disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato del direttore amministrativo.