Art. 8. Prove di esame - Diario Le prove d'esame si svolgeranno con le modalita' di cui all'allegato "C", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova pratica il punteggio minimo di 21/30 o equivalente. La prova orale non si intendera' superata se i candidati non otterranno una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La durata delle prove sara' determinata dalla commissione. Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche: al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto per coloro che sono risultati idonei. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede di esame.