Art. 10.

                  Nomina ed assunzione in servizio

    Il  direttore  dell'istituto  di  fisiologia clinica del comitato
nazionale  delle ricerche, subordinatamente al favorevole esito degli
accertamenti   circa   il   possesso  dei  requisiti  prescritti  per
l'ammissione  alla  selezione,  procedera'  alla nomina del candidato
risultato vincitore.
    I  vincitori  saranno  assunti  in  servizio  con contratto della
durata  di  un  anno e gli sara' corrisposto il trattamento economico
equiparato  a  quello  del ottavo livello professionale del personale
del consiglio nazionale delle ricerche.
    Il  candidato  nominato  che  nel  termine  stabilito  non assuma
servizio,  senza  giustificato motivo, sara' dichiarato rinunciatario
al  posto.  Nel  caso  di  rinuncia  o  di decadenza dell'impiego del
vincitore,   l'istituto   si   riserva   la   facolta'  di  procedere
all'assunzione  del  candidato  non  vincitore secondo l'ordine della
graduatoria  stessa  e  fino  ad  esaurimento  della medesima entro i
termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.