Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  la  struttura  per le finalita' di gestione della selezione e
saranno  trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione
del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere
conservati per un periodo di almeno cinque anni.
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  al comitato nazionale delle
ricerche  e'  obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
    3.  I  medesimi  dati  potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente interessate allo svolgimento
della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge.
    5.  Il  responsabile  del trattamento dei dati e' il responsabile
della struttura.