Art. 9. Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle prove di esame, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, pratica ed in quella orale. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggi da ciascuno riportato. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, sara' approvata con decreto del rettore e pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami"; dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i termini per la validita' della graduatoria e per le eventuali impugnative.