Art. 9.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun candidato nelle
prove   di  esame,  con  l'osservanza,  a  parita'  di  punti,  delle
preferenze previste dall'art. 8.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma dei voti conseguiti
nella prova scritta, pratica ed in quella orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, formata sulla base del punteggi da ciascuno riportato.
    La  graduatoria  di  merito,  unitamente  a quella dei vincitori,
sara'  approvata  con decreto del rettore e pubblicata nel bollettino
ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  -  4a  serie  speciale "Concorsi ed esami"; dalla data di
pubblicazione  del  predetto  avviso  decorreranno  i  termini per la
validita' della graduatoria e per le eventuali impugnative.