Art. 9.

    Approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati sara' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato nelle prove di esame, con l'osservanza, a parita' di punti,
delle preferenze previste dall'art. 8.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma dei voti conseguiti
nella prova pratica ed in quella orale.
    Saranno  dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, formata sulla base del punteggio da ciascuno riportato.
    La  graduatoria  di  merito,  unitamente  a quella dei vincitori,
sara'  approvata  con decreto del rettore e pubblicata nel bollettino
ufficiale dell'Universita' degli studi di Bari. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  -  4a  serie  speciale "Concorsi ed esami"; dalla data di
pubblicazione  del  predetto  avviso  decorreranno  i  termini per la
validita' della graduatoria e per le eventuali impugnative.