Art. 7.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    E'  ammesso  alla  prova orale il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 42\60. La prova orale
si  intende  superata se il candidato ottiene una votazione di almeno
42\60.  Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,    e'    affisso    nel    medesimo   giorno   nell'albo
dell'Universita'.
    Espletate  le  prove  di  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.