Art. 8.
    I   candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine  di
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  comunicazione
dell'esito del concorso.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.