Art. 10.

      Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

    I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare con
l'Universita'  di  Bergamo un contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato  ai  sensi  dell'art. 16 del C.C.N.L. La determinazione
dell'universita' di costituire tale rapporto di lavoro e' formalmente
notificata all'interessato.
    Al   personale  assunto  a  tempo  indeterminato  si  applica  il
trattamento  economico  e normativo previsto dal contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  dei  dipendenti del comparto universita' della
categoria C  -  progressione  economica  1  - (stipendio mensile piu'
I.I.S. euro 1.210,02 L. 2.342.930 al lordo).
    Il  periodo  di  prova  ha  la  durata  di tre mesi. Decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio.
    All'atto  dell'assunzione saranno richiesti i documenti necessari
nel rispetto delle normative vigenti.