Art. 11.

       Riserve nella nomina a favore di particolari categorie

    Ai  sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 487  del  9 maggio 1994 e successive modifiche le riserve di posti
previste  da  leggi  speciali  in  favore di particolari categorie di
cittadini,  non  possono complessivamente superare la meta' dei posti
messi a concorso.
    I  candidati  appartenenti  alle  categorie  previste dall'art. 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneita',
verranno inclusi nella graduatoria e potranno essere assunti anche se
non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad
essi riservati nel concorso.
    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire  a  questo  ateneo, entro il termine perentorio di quindici
giorni,  decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale,
i  documenti  in  originale o in copia autenticata, in carta semplice
ovvero  le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti il possesso dei titoli di riserva (allegati B e C).