Art. 11. Riserve nella nomina a favore di particolari categorie Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 e successive modifiche le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneita', verranno inclusi nella graduatoria e potranno essere assunti anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire a questo ateneo, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in originale o in copia autenticata, in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei titoli di riserva (allegati B e C).