Art. 4. Preselezione L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione, per la selezione pubblica, mediante l'assegnazione del punteggio massimo complessivo di 10, sostenendo una prova anche con l'ausilio di sistemi informatici, mediante il ricorso a tests o a quesiti a risposta multipla o a quesiti a risposta sintetica volti ad accertare la cultura generale e la preparazione nelle materie oggetto delle prove di esame. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che a seguito della preselezione si saranno collocati nella relativa graduatoria entro i primi quaranta. L'assenza alla prova di preselezione comportera' l'esclusione dalla selezione quale ne sia la causa.