Art. 4.

                            Preselezione

    L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  procedere  a
preselezione,  per la selezione pubblica, mediante l'assegnazione del
punteggio  massimo  complessivo di 10, sostenendo una prova anche con
l'ausilio  di  sistemi  informatici,  mediante il ricorso a tests o a
quesiti a risposta multipla o a quesiti a risposta sintetica volti ad
accertare la cultura generale e la preparazione nelle materie oggetto
delle prove di esame.
    Saranno  ammessi a sostenere le prove scritte i concorrenti che a
seguito  della  preselezione  si  saranno  collocati  nella  relativa
graduatoria entro i primi quaranta.
    L'assenza  alla  prova  di  preselezione comportera' l'esclusione
dalla selezione quale ne sia la causa.