Allegato 1) CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA NELLA GRADUATORIA FINALE (NEL LIMITE DEL 7 PER CENTO DEI POSTI OCCUPATI) E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO. Invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento: dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili attestante la qualifica di invalido civile, con indicazione del grado di invalidita'. Invalidi del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33 per cento: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante, oltre la condizione di invalido del lavoro, la natura dell'invalidita' e il grado di riduzione della capacita' lavorativa. Persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordita' dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata): dichiarazione rilasciata dalla commissione provinciale sanitaria per i non vedenti e dalla commissione provinciale sanitaria per i sordomuti. Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria: modello (69, 69-bis o 69-ter) rilasciato dalla competente amministrazione oppure decreto di concessione della pensione. CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA NELLA GRADUATORIA FINALE (NEL LIMITE DELL'1 PER CENTO DEI POSTI OCCUPATI) E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO. Orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti che il genitore o il coniuge e' deceduto per causa di lavoro e dalla quale risulti anche la data della morte del genitore o del coniuge unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela o affinita' con il candidato: certificato rilasciato dalla competente prefettura (per le province di Trento e Bolzano dal commissariato del Governo) ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365 oppure modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro; apposita dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio dalla quale risulti anche la data della morte del genitore o del coniuge unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela o affinita' con il candidato. Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la permanente inabilita' del genitore o del coniuge a qualsiasi lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela o affinita' con il candidato; certificato rilasciato dalla competente prefettura (per le province di Trento e Bolzano dal commissariato del Governo) ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365 oppure modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra presso il Ministero del tesoro; apposita dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il grande invalido prestava servizio dalla quale risulti la permanente inabilita' del genitore o del coniuge a qualsiasi lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela o affinita' con il candidato. Profughi italiani rimpatriati: certificazione che riconosca lo status di profugo ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763. Hanno inoltre diritto alla riserva del 20% dei posti messi a concorso i militari in ferma di leva prolungata ed i volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nonche' del 2% gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale (stato matricolare rilasciato dalla competente autorita' militare). Tutte le certificazioni devono essere corredate dal certificato di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 nonche' dal certificato attestante lo stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza. Le precedenze all'assunzione vengono applicate dall'Universitadegli studi di Trento solo qualora la stessa amministrazione si trovi nella necessita' di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.