Allegato 1)


              CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA
                NELLA GRADUATORIA FINALE (NEL LIMITE
                 DEL 7 PER CENTO DEI POSTI OCCUPATI)
     E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

    Invalidi  civili  affetti  da  minorazioni  fisiche,  psichiche o
sensoriali  e  portatori di handicap intellettivo, che comportino una
riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45 per cento:
      dichiarazione  della  commissione provinciale sanitaria per gli
invalidi  civili  attestante  la  qualifica  di  invalido civile, con
indicazione del grado di invalidita'.
    Invalidi  del  lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33
per cento:
      dichiarazione  dell'I.N.A.I.L.  attestante, oltre la condizione
di  invalido  del  lavoro,  la  natura dell'invalidita' e il grado di
riduzione della capacita' lavorativa.
    Persone  non  vedenti  o  sordomute (sono considerati non vedenti
coloro che sono affetti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo
non  superiore  ad  un  decimo  ad  entrambi gli occhi, con eventuale
correzione;  sono  considerati  sordomuti  coloro che sono colpiti da
sordita'  dalla  nascita  o  prima  dell'apprendimento  della  lingua
parlata):
      dichiarazione    rilasciata   dalla   commissione   provinciale
sanitaria per i non vedenti e dalla commissione provinciale sanitaria
per i sordomuti.
    Invalidi  di  guerra,  invalidi  civili  di guerra e invalidi per
servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria:
      modello  (69,  69-bis  o  69-ter)  rilasciato  dalla competente
amministrazione oppure decreto di concessione della pensione.

              CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA
                NELLA GRADUATORIA FINALE (NEL LIMITE
                DELL'1 PER CENTO DEI POSTI OCCUPATI)
     E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

    Orfani  e  coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di
guerra   o   di   servizio   ovvero  in  conseguenza  dell'aggravarsi
dell'invalidita' riportata per tali cause:
      dichiarazione  dell'I.N.A.I.L. da cui risulti che il genitore o
il  coniuge  e'  deceduto  per  causa di lavoro e dalla quale risulti
anche  la  data  della morte del genitore o del coniuge unitamente ad
una  certificazione  idonea  a comprovare la relazione di parentela o
affinita' con il candidato:
      certificato  rilasciato  dalla  competente  prefettura  (per le
province  di Trento e Bolzano dal commissariato del Governo) ai sensi
della legge 13 marzo 1958, n. 365 oppure modello 331 rilasciato dalla
direzione  generale  delle pensioni di guerra presso il Ministero del
tesoro;
      apposita  dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il
caduto  prestava  servizio  dalla  quale  risulti anche la data della
morte  del  genitore  o  del coniuge unitamente ad una certificazione
idonea  a  comprovare  la  relazione  di parentela o affinita' con il
candidato.
    Coniugi  e  figli  di  soggetti  riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio e di lavoro:
      dichiarazione  dell'I.N.A.I.L.  da  cui  risulti  la permanente
inabilita'  del genitore o del coniuge a qualsiasi lavoro, unitamente
ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela o
affinita' con il candidato;
      certificato  rilasciato  dalla  competente  prefettura  (per le
province  di Trento e Bolzano dal commissariato del Governo) ai sensi
della legge 13 marzo 1958, n. 365 oppure modello 331 rilasciato dalla
direzione  generale  delle pensioni di guerra presso il Ministero del
tesoro;
      apposita  dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il
grande  invalido  prestava servizio dalla quale risulti la permanente
inabilita'  del genitore o del coniuge a qualsiasi lavoro, unitamente
ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela o
affinita' con il candidato.
    Profughi italiani rimpatriati:
      certificazione  che  riconosca  lo  status  di profugo ai sensi
della legge 26 dicembre 1981, n. 763.
    Hanno  inoltre  diritto  alla  riserva  del 20% dei posti messi a
concorso  i  militari  in  ferma  di  leva  prolungata ed i volontari
specializzati  delle  tre  Forze  armate  congedati senza demerito al
termine  della  ferma  o  rafferma  contrattuale  nonche'  del 2% gli
ufficiali    di    complemento    dell'esercito,   della   marina   e
dell'aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale
(stato matricolare rilasciato dalla competente autorita' militare).
    Tutte  le  certificazioni devono essere corredate dal certificato
di  iscrizione  negli elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68 del
12 marzo   1999  nonche'  dal  certificato  attestante  lo  stato  di
disoccupazione  rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di
residenza.
    Le      precedenze      all'assunzione      vengono     applicate
dall'Universitadegli   studi   di   Trento  solo  qualora  la  stessa
amministrazione  si  trovi  nella  necessita'  di  coprire  la  quota
percentuale  rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie
sopra elencate.