Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in economia e commercio o ingegneria gestionale (compresi i diplomi di laurea di cui al decreto ministeriale n. 509/1999) e particolare qualificazione professionale attinente al posto messo a concorso, derivante dalla prestazione di attivita' lavorativa, di durata minima biennale inerente il posto messo a concorso; la particolare qualificazione professionale, in alternativa alla prestazione di attivita' lavorativa, potra' essere attestata dal possesso di diploma di specializzazione universitaria o del dottorato di ricerca in discipline inerenti il posto messo a concorso o dal possesso del diploma di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale n. 509/1999. Ovvero: titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati, in base ad accordi internazionali ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ovvero per il quale sia intervenuto provvedimento di riconoscimento ministeriale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione; b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica); c) godimento dei diritti politici; d) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare; e) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce; f) non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per il persistente insufficiente rendimento. Non possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale: ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge n. 622/1996. Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati licenziati per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della pubblica amministrazione a norma dell'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Non possono essere ammessi al concorso coloro che sono stati licenziati ai sensi dell'art. 1, comma 61, legge n. 622/1996; I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica italiana; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sara' accertata attraverso le prove d'esame. I predetti requisiti, sia per i cittadini italiani che per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta, in qualunque momento, con motivato provvedimento del dirigente della direzione risorse umane e notificato all'interessato con lettera raccomandata a.r.