Art. 9.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi,
cosi'  come  determinato  ai  sensi  dell'art. 7, con l'osservanza, a
parita'   di  merito,  delle  norme  sulle  preferenze  previste  nel
precedente articolo.
    E'  dichiarato  vincitore  il candidato utilmente collocato nella
graduatoria di cui al comma precedente.
    Con  provvedimento  del  dirigente  della direzione risorse umane
sara' approvata la graduatoria di merito e dichiarato il vincitore.
    In  ottemperanza  a  quanto  disposto  dall'art. 15, comma 6, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la
graduatoria  di  merito  e  quella  dei vincitori, saranno pubblicate
mediante  affissione  all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi
di  Trento  sito in via Belenzani, 12 - Trento. Di tale pubblicazione
sara'  data  notizia  mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica;  dalla  data  di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta
Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
    L'amministrazione   si   riserva,   ai   sensi   dell'art. 8  del
regolamento  emanato  con  decreto  rettorale  n. 249 di data 1 marzo
2001,  la  possibilita', nel rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio  e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle
risorse  economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito,
per  un  periodo  non  superiore a 24 mesi dalla data di approvazione
delle  stesse,  al  fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a
tempo determinato o indeterminato.