Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; c) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; d) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado oltre a diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978, ovvero diploma di istruzione secondaria di secondo grado; Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e' richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorita'; e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; f) adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea; g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato provvedimento.