Art. 8. Approvazione della graduatoria Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza delle preferenze, a parita' di punti, previste nel precedente art. 7. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritta e pratica e del voto conseguito nella prova orale. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento del direttore amministrativo, e' immediatamente efficace ed e' pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Verona. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi dalla pubblicazione e, nel rispetto dell'equilibrio finanziario e di bilancio, puo' essere utilizzata per la copertura di posti vacanti. Per lo stesso periodo di tempo l'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.