Art. 10.

                   Formulazione delle graduatorie

    Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i  candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata
sulla  base  del  punteggio riportato nelle prove di esame, di quello
ottenuto nella valutazione dei titoli, con l'osservanza, a parita' di
punti, delle preferenze previste dall'art. 9 del presente bando.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso, e' approvata con decreto rettorale e sara' affissa all'albo
del settore concorsi entro sessanta giorni dalla prova orale. Di tale
affissione   viene   dato   avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso,
decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro  mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture
di   posti   per   i  quali  il  concorso  e'  stato  bandito  e  che
successivamente  ed  entro  tale data dovessero rendersi disponibili.
Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.